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LE SEZIONI UNITE FRENANO SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO ESISTENZIALE PDF Stampa E-mail

Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 26972 - 26973 - 26974 - 26975 dell'11 novembre 2008, negano autonomia alla categoria del danno esistenziale. Dunque, tutte le voci di danno morale, alla vita familiare, alla sessualità e in genere ai diritti costituzionalmente garantiti, rientreranno in quello non patrimoniale.

Sulla risarcibilità del danno esistenziale, da qualche tempo la giurisprudenza si era divisa in due opposti orientamenti. Secondo il primo, il danno esistenziale si sarebbe dovuto autonomamente configurare come pregiudizio non patrimoniale, distinto tanto dal danno biologico, in assenza di lesione all’integrità psico-fisica, quanto dal danno morale soggettivo, visto che non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare reddituale del soggetto [In tal senso, cfr. da ultimo Cass., Civ. Sez. III, 31.1.2008, n. 2379; Cass. Civ., Sez. lav., 17.12.2007, n. 26561; Cass. Civ., Sez. III, 28.8.2007, n. 18199].

 

Per il secondo orientamento, invece, il danno esistenziale non avrebbe meritato una propria autonomia quale specifica voce di danno non patrimoniale [In tal senso, recentemente, Cass. Civ., Sez. III, 27.6.2007, n. 14846; Cass. Civ., Sez. III, 20.4.2007, n. 9514; Trib. Milano, 4.3.2008, n. 2847].

 

Le Sezioni Unite chiamate a risolvere il dibattito giurisprudenziale hanno seguito la tesi di quest’ultimo orientamento e di una parte autorevole della dottrina [F. Gazzoni, Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale), in Riv. dir. comm., 2000, p. 675 ss.].

 

I Giudici di Piazza Cavour sottolineano come il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. si identifichi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula in ogni caso la verifica degli elementi propri dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.

 

L’art. 2059 c.c., spiega la Corte, è una norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. In particolare, nel novero dei danni risarcibili ex art. 2059 c.c. può individuarsi quello conseguente a reato (art. 185 c.p.), ovvero quello derivante dalla violazione di valori personali (art. 2 L. n. 117/1998 in tema di danni da privazione della libertà personale; art. 29, comma 9, L. 675/96 in tema di raccolta di dati personali, ecc.), ovvero ancora qualsiasi altro danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. A tale riguardo, sarà risarcibile ex art. 2059 c.c. – per esempio – il danno c.d. biologico, da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), così come il danno da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), o quello da lesione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.). 

 

Alla stregua di quanto sopra, le Sezioni Unite riconducono il sistema della responsabilità aquilana a quello del bipolarismo che contempla, cioè, il risarcimento del danno patrimoniale da un lato (art. 2043 c.c.) e non patrimoniale dall’altro lato (art. 2059 c.c.). Il primo connotato da atipicità, il secondo da tipicità, in quanto risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Corollario di ciò è che non può considerarsi ingiusto, e dunque risarcibile, il danno non patrimoniale che derivi dalla lesione di un interesse non contemplato da specifiche ipotesi normative.

 

Ora, ci si chiede se in questa seconda tipologia di danno possa annoverarsi il c.d. danno esistenziale, sostanzialmente individuato nell’alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita e della dimensione esistenziale, appunto, di un dato soggetto, tale da non potersi configurare né in un danno morale soggettivo, in quanto non consistente in una sofferenza interiore, né in un danno biologico, in quanto non comportante una lesione all’integrità psicofisica [sul punto, cfr. per tutti P. Cendon, Il risarcimento del danno esistenziale, Milano, 2003, passim].

 

A fronte di una corposa e crescente richiesta di risarcimento di tale danno anche in ipotesi del tutto risibili (la rottura del tacco di una scarpa da sposa, la morte dell’animale di affezione, l’attesa stressante in aeroporto, ecc.), le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che il pregiudizio di tipo esistenziale sarà risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata del danno. In altri termini, se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.

 

In buona sostanza, spiegano le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.

 

Ciò posto, la Corte si premura di sottolineare come sia da respingere l’affermazione secondo la quale nella lesione del valore della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Al contrario, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. va allegato e provato e, in questa prospettiva, quando si tratti di danno biologico si potrà ricorrere all’accertamento medico-legale, mentre negli altri casi si potrà ricorrere alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

 

Proprio ed anche sotto tale profilo, quello probatorio, le pronunce delle Sezioni Unite devono accogliersi con favore, con l’auspicio che non ogni tipo di pregiudizio, benché privo di qualsiasi serietà e scevro da ogni oggettiva possibilità di verifica probatoria, possa essere lamentato e conseguentemente risarcito.

Certo è, a questo punto, che il problema di fronte al quale ci si potrà trovare sarà escludere il pregiudizio lamentato dalla tutela costituzionale. In fondo, qualsiasi tipo di stress derivi esso da qualsivoglia evento, potrebbe comunque ricondursi ad una lesione del proprio diritto alla salute, ex art. 32 Cost.

 

 
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