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Documentari e "fair use": limiti alle libere utilizzazioni PDF Stampa E-mail

E' lecito pubblicare un documentario contenente estratti di filmati trasmessi da network televisivi italiani ed internazionali, senza aver avuto da questi alcuna preventiva autorizzazione? La risposta è da ricercarsi nel campo delle c.d. "utilizzazioni libere" in materia di diritto d'autore.

Il principio statunitense del c.d. fair use, disciplinato dalla U.S. Copyright Law  (Chapter 1, Section 107 - http://www.copyright.gov/title17), il quale legittima l'incorporazione di materiale protetto da copyright in opere aventi scopo di critica, insegnamento, ricerca e giornalismo, trova un suo parallelo sia nell'art. 10 della Convezione di Berna (alla quale hanno aderito anche gli USA), sia nell'art. 70 della Legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/41).

Analogamente alla norma nordamericana ed alla richiamata convenzione internazionale, infatti, l'articolo sopra citato contempla la possibilità di riprodurre parti di opere appartenenti a terzi (es. testi, filmati, etc.) e di comunicarle al pubblico per scopi di critica e discussione, nonchè di ricerca scientifica e di insegnamento. Tale facoltà , tuttavia, è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni:

  1. la riproduzione delle opere protette deve essere limitata ad una parte di esse e non alla loro interezza; 
  2. l'opera commercializzata deve avere una propria autonomia rispetto alle opere riprodotte;
  3. l'opera commercializzata non deve essere in concorrenza con le opere riprodotte;
  4. devono essere manifesti gli scopi di critica e di discussione; 
  5. devono essere sempre indicate le fonti. 

A tal riguardo,ad esempio, è stato considerato non applicabile il disposto dell'art. 70 L.d.A. ad un'opera letteraria realizzata in omaggio all'attore Massimo Troisi, in quanto contenente la riproduzione pressochè integrale dei testi realizzati dall'artista, nonchè carente delle finalità di critica/discussione e di quella autonomia ed originalità creativa che deve contraddistinguere l'opera antologica dalle singole opere citate (così Tribunale di Napoli, sent. 18.4.1997).

Purtroppo sia la nostra Legge sul diritto d'autore, che le norme straniere ed internazionali, non sono affatto chiare sulla facoltà di libera utilizzazione per scopo di lucro.

Tuttavia, dal tenore letterale dell'art. 70 L.d.A. (norma eccezionale riseetto alla regola della esclusività a favore dell'autore, e quindi di stretta interpretazione) sembrerebbe che lo scopo di lucro sia vietato solamente per i fini di insegnamento e di ricerca scientifica, e non anche per quelli di critica e discussione (sul punto si veda la sentenza del Tribunale di Milano del 23.1.2003, che ammette la libera utilizzazione di opere protette da copyright per fini di critica e discussione di avvenimenti storici anche in "contesti non gratuiti").

In conclusione, quindi, un filmato documentaristico che incorpora estratti di filmati trasmessi da network televisivi, al fine di commentare e discutere determinati avvenimenti storici, sembrerebbe legittimamente pubblicabile e commercializzabile, senza necessità di chiedere preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi titolari dei copyright, pur con l'obbligo di citare le relative fonti, a pena di risarcimento del danno.

Tale soluzione, d'altronde, mi sembra in sintonia con il supremo diritto di informare ed essere informati (costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione), nonchè con il diritto di accesso all'apprendimento e con l'interesse allo sviluppo della cultura (parimenti garantiti dagli artt. 9 e 33 Cost.), i quali sono pacificamente riconosciuti come parziali limiti al diritto di privativa spettante agli autori.

Avv. Francesco Gradozzi
(riproduzione riservata)

 
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